Corte costituzionale
Sentenza n. 364/2004
Corte cost., sent. 26 novembre 2004, n. 364
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 364/2004
- Data di deposito
- 26 novembre 2004
- Data di decisione
- 17 novembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:364
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28876
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il potere di configurare le ipotesi criminose così come pure di abrogare le singole previsioni punitive rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole. La scelta, quindi, di conservare, in alcuni settori particolarmente “sensibili”, quali quello bancario, la previgente disciplina penalistica della materia, strutturata secondo lo schema del reato di mero pericolo, non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria in relazione alla specificità dell’attività bancaria, che per le sue caratteristiche e gli interessi in essa coinvolti rende non irragionevole la previsione di forme specifiche e più intense di protezione penale; come pure, in ragione delle peculiari esigenze di tutela di tale settore, si giustifica l’esistenza di un ‘corpus’ di incriminazioni aggiuntivo rispetto al sistema dei reati societari. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, norma, quest’ultima, che vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo; punendo, altresì, l’inosservanza del divieto con le pene stabilite dall’art. 2624, primo comma, del codice civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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