Corte costituzionale

Sentenza n. 364/2004

Corte cost., sent. 26 novembre 2004, n. 364

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
364/2004
Data di deposito
26 novembre 2004
Data di decisione
17 novembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:364

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28876

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il potere di configurare le ipotesi criminose così come pure di abrogare le singole previsioni punitive rientra nella discrezionalità legislativa, censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole. La scelta, quindi, di conservare, in alcuni settori particolarmente “sensibili”, quali quello bancario, la previgente disciplina penalistica della materia, strutturata secondo lo schema del reato di mero pericolo, non può ritenersi manifestamente irragionevole ed arbitraria in relazione alla specificità dell’attività bancaria, che per le sue caratteristiche e gli interessi in essa coinvolti rende non irragionevole la previsione di forme specifiche e più intense di protezione penale; come pure, in ragione delle peculiari esigenze di tutela di tale settore, si giustifica l’esistenza di un ‘corpus’ di incriminazioni aggiuntivo rispetto al sistema dei reati societari. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nella parte in cui non prevede l’abrogazione dell’art. 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, norma, quest’ultima, che vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti l’organo di controllo; punendo, altresì, l’inosservanza del divieto con le pene stabilite dall’art. 2624, primo comma, del codice civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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