Corte costituzionale
Sentenza n. 353/2004
Corte cost., sent. 25 novembre 2004, n. 353
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 353/2004
- Data di deposito
- 25 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:353
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 289 del 27 dicembre 2002
- art. 29, comma 18, secondo periodo, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 119, Costituzione
- art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 14, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 28861
Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene separata dalle altre, restando riservate a separate pronunce le ulteriori questioni introdotte con lo stesso ricorso.
Massima n. 28862
Nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, non può escludersi che lo Stato, in pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo, possa imporre qualche limite, anche alle Regioni speciali, senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni stesse. Invero, il potere di determinare transitoriamente (cioè, fino a quando non sia raggiunto l’accordo) i flussi di cassa può essere esercitato solo in correlazione ed al fine del contenimento della spesa degli enti entro i limiti oggettivi risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Infatti, il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata non solo è vincolato agli “obiettivi di finanza pubblica per il triennio”, come definiti dal documento annuale di programmazione economico-finanziaria, ma collocandosi la previsione nel quadro del “patto di stabilità interno”, non possono non valere, come limiti di detta discrezionalità, i vincoli quantitativi alla crescita della spesa che la stessa legge fissa per le Regioni ordinarie. Non sono, pertanto, fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 8, 9 e 16 dello stesso statuto, alle relative norme di attuazione, nonché all’art. 119 della Costituzione, dell’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. - V. sentenze citate n. 357/1993 e n. 416/1995; n. 155/1977; n. 62/1987 e n. 132/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi n. 20 e n. 23 del reg. ric. 2003;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 23 del 2003) e dalla Regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003), nonché, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e agli articoli 8, 9 e 16 del predetto statuto speciale, dalla medesima Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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