Corte costituzionale

Sentenza n. 353/2004

Corte cost., sent. 25 novembre 2004, n. 353

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
353/2004
Data di deposito
25 novembre 2004
Data di decisione
15 novembre 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:353

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 29, comma 18, secondo periodo, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 119, Costituzione
  • art. 10, comma 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 14, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 28861

Per ragioni di omogeneità di materia, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene separata dalle altre, restando riservate a separate pronunce le ulteriori questioni introdotte con lo stesso ricorso.

Massima n. 28862

Nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica nel suo complesso e in vista di obiettivi nazionali di stabilizzazione finanziaria, non può escludersi che lo Stato, in pendenza di trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo, possa imporre qualche limite, anche alle Regioni speciali, senza con ciò ledere l’autonomia finanziaria e di spesa delle Regioni stesse. Invero, il potere di determinare transitoriamente (cioè, fino a quando non sia raggiunto l’accordo) i flussi di cassa può essere esercitato solo in correlazione ed al fine del contenimento della spesa degli enti entro i limiti oggettivi risultanti dalla legge, oltre che dai documenti di programmazione. Infatti, il potere attribuito al Ministro dalla norma impugnata non solo è vincolato agli “obiettivi di finanza pubblica per il triennio”, come definiti dal documento annuale di programmazione economico-finanziaria, ma collocandosi la previsione nel quadro del “patto di stabilità interno”, non possono non valere, come limiti di detta discrezionalità, i vincoli quantitativi alla crescita della spesa che la stessa legge fissa per le Regioni ordinarie. Non sono, pertanto, fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e degli artt. 8, 9 e 16 dello stesso statuto, alle relative norme di attuazione, nonché all’art. 119 della Costituzione, dell’art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. - V. sentenze citate n. 357/1993 e n. 416/1995; n. 155/1977; n. 62/1987 e n. 132/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi n. 20 e n. 23 del reg. ric. 2003;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 23 del 2003) e dalla Regione Trentino-Alto Adige (reg. ric. n. 24 del 2003), nonché, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e agli articoli 8, 9 e 16 del predetto statuto speciale, dalla medesima Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 20 del 2003), con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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