Corte costituzionale
Sentenza n. 348/2004
Corte cost., sent. 19 novembre 2004, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 348/2004
- Data di deposito
- 19 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:348
Norme oggetto del giudizio
- doc. IV-quater, deliberazione del Senato della Repubblica n. 56 del 31 maggio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28854
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, né il luogo ove le dichiarazioni sono state rese, ancorché all’interno della sede del Senato, può, di per sé solo, conferire carattere di funzione parlamentare ad una intervista privata: tale circostanza, infatti, pur attenendo ad un “contesto politico”, non può, di per sé stessa, far presumere l’esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere operativa la garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 della Costituzione. - Sul sindacato della Corte in relazione alla garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost., rinvio alle sentenze nn. 10 e 11/2000 e successivamente dalle sentenze nn. 56, 58, 82, 410/2000; 137 2 289/2001; 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521/2002. - In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentare posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenza n. 289/1998 e n. 246/2004. - In relazione a circostanze che attengono ad un “contesto politico”, che non può, di per sé stesso, far presumere l’esistenza di un nesso funzionale v. sentenza n. 509/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 56).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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