Corte costituzionale

Sentenza n. 347/2004

Corte cost., sent. 19 novembre 2004, n. 347

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
347/2004
Data di deposito
19 novembre 2004
Data di decisione
15 novembre 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:347

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV-quater, deliberazione del Senato della Repubblica n. 48 del 31 maggio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28853

Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in questo senso adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000, la quale, in violazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive. - Sul sindacato della Corte in relazione alla garanzia dell’art. 68, primo comma, Cost., rinvio alle sentenze nn. 10 e 11/2000 e successivamente dalle sentenze nn. 56, 58, 82, 410/2000; 137 e 289/2001; 51, 52, 207, 257, 270, 283, 294, 421, 435, 448, 508, 509 e 521/2002. - La sentenza n. 120/2004 ha escluso che l’art. 3 della legge 20.6.2003, n. 140 abbia eliminato la necessità del “nesso funzionale” fra le opinioni espresse dal parlamentare fuori dal Parlamento, assunte come diffamatorie, e l’esercizio di funzioni parlamentari. - In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentare posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenza n. 289/1998 e n. 246/2004. - In relazione alla salvaguardia del libero esercizio della funzione del Parlamento (la tutela delle prerogative spetta ad ogni Camera e non al singolo parlamentare) v. sentenza n. 225/2001 e ordinanza n. 101/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera, di cui al ricorso in epigrafe, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione;

annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 2000 (documento IV-quater, n. 48).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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