Corte costituzionale

Sentenza n. 334/2004

Corte cost., sent. 10 novembre 2004, n. 334

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
334/2004
Data di deposito
10 novembre 2004
Data di decisione
28 ottobre 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:334

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 28834

E’ costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione – l’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di 'referendum' per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati». Ed infatti, l’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa della norma costituzionale sopra indicata si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001; mentre, per altro verso, all’esito positivo del 'referendum' consultivo gli interessi delle popolazioni non direttamente interessate dal cambiamento potranno trovare congrua tutela nella successiva fase dell’audizione dei consigli regionali coinvolti, fase che precede la determinazione del Parlamento ai fini della eventuale approvazione della legge di modifica territoriale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata - oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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