Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2004
Corte cost., sent. 10 novembre 2004, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2004
- Data di deposito
- 10 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 2, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 28834
E’ costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione – l’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di 'referendum' per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati». Ed infatti, l’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa della norma costituzionale sopra indicata si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001; mentre, per altro verso, all’esito positivo del 'referendum' consultivo gli interessi delle popolazioni non direttamente interessate dal cambiamento potranno trovare congrua tutela nella successiva fase dell’audizione dei consigli regionali coinvolti, fase che precede la determinazione del Parlamento ai fini della eventuale approvazione della legge di modifica territoriale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), nella parte in cui prescrive che la richiesta di referendum per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l'aggregazione ad altra Regione deve essere corredata - oltre che delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco - anche delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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