Corte costituzionale

Sentenza n. 298/2004

Corte cost., sent. 29 settembre 2004, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/2004
Data di deposito
29 settembre 2004
Data di decisione
27 settembre 2004
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:298

Norme oggetto del giudizio

  • (doc. IV-quater n. 112), deliberazione della Camera dei deputati del 7 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28776

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 7 marzo 2000 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse da suoi componenti, va respinta l’eccezione di irricevibilità fondata sulla ritenuta inidoneità dell’atto, con cui il giudizio è stato promosso. E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da autorità giudiziarie, non ha rilievo il fatto che l’atto introduttivo abbia anziché la forma del ricorso quella dell’ordinanza, qualora, al di là del ‘nomen iuris’, l’ordinanza possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso. - V. sentenze citate nn. 10 e 11/2000, n. 421/2002.

Massima n. 28777

Spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da alcuni deputati, per i quali pende procedimento penale davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. In tali dichiarazioni, infatti, i due parlamentari hanno espresso propositi ed opinioni nella sostanza non dissimili da quelli già oggetto della comunicazione al Presidente della Commissione antimafia e della lettera inviata al capo del gruppo di appartenenza, allo scopo di spiegare, l’uno, le ragioni politiche della decisione presa di non partecipare alla manifestazione promossa dalla Commissione parlamentare antimafia a Palermo; l’altro, diffondendo il contenuto della lettera, di non condividere la scelta di non partecipare al predetto convegno. - V. sentenze citate nn. 120/2004, 56/2000, 509/2002, 219/2003 e 49/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dai deputati Filippo Mancuso e Tiziana Maiolo, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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