Corte costituzionale

Sentenza n. 288/2004

Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:288

Norme oggetto del giudizio

  • Convenzione tra il ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate (esercizio 2001)
  • prot. 2001/35181, nota dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2001
  • prot. n. 2001/48170/IX, nota dell'Agenzia delle entrate del 4 giugno 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28762

E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001. La Convenzione impugnata, infatti, disciplina i rapporti tra il Ministro e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, con la conseguenza che essa non è idonea a produrre lesione della sfera di competenza costituzionale della ricorrente Regione. Né può ritenersi pregiudicata la possibilità di avvalersi, per l’attività di riscossione dei tributi di spettanza della Regione, degli uffici della Direzione regionale di detta Agenzia, come, peraltro, in passato la ricorrente si era avvalsa degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.

Massima n. 28763

E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno2001. Come già affermato da questa Corte, “l’Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire alla Regione di avvalersi degli uffici statali, esercita un’attività che non riguarda, né pregiudica la competenza regionale di chiedere l’avvalimento, poiché l’art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 va inteso come possibilità per la Regione medesima di avvalersi dei predetti uffici, purché la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sia diversamente stabilito”. - V. sentenza citata n. 471/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l'esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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