Corte costituzionale
Sentenza n. 288/2004
Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:288
Norme oggetto del giudizio
- Convenzione tra il ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate (esercizio 2001)
- prot. 2001/35181, nota dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2001
- prot. n. 2001/48170/IX, nota dell'Agenzia delle entrate del 4 giugno 2001
Parametri
- art. 36, statuto regione Sicilia
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 28762
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/35181 del 27 marzo 2001. La Convenzione impugnata, infatti, disciplina i rapporti tra il Ministro e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, con la conseguenza che essa non è idonea a produrre lesione della sfera di competenza costituzionale della ricorrente Regione. Né può ritenersi pregiudicata la possibilità di avvalersi, per l’attività di riscossione dei tributi di spettanza della Regione, degli uffici della Direzione regionale di detta Agenzia, come, peraltro, in passato la ricorrente si era avvalsa degli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria dello Stato.
Massima n. 28763
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l’esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, della nota dell’Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni prot. n. 2001/48170/IX del 4 giugno2001. Come già affermato da questa Corte, “l’Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire alla Regione di avvalersi degli uffici statali, esercita un’attività che non riguarda, né pregiudica la competenza regionale di chiedere l’avvalimento, poiché l’art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 va inteso come possibilità per la Regione medesima di avvalersi dei predetti uffici, purché la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e fino a quando non sia diversamente stabilito”. - V. sentenza citata n. 471/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato in relazione alla Convenzione per l'esercizio 2001, stipulata tra il Ministro delle finanze e l'Agenzia delle entrate in data 14 marzo 2001, alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale, Rapporti con enti esterni, prot. n. 2001/35181, del 27 marzo 2001, e alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia, prot. n. 2001/48170/IX, del 4 giugno 2001, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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