Corte costituzionale

Sentenza n. 281/2004

Corte cost., sent. 28 luglio 2004, n. 281

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
281/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:281

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, comma 1, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998
  • art. 34, comma 2, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 28721

E’ inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, avendo, il giudice rimettente, precisato che la controversia di cui al giudizio ‘a quo’ spetterebbe, comunque, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Massima n. 28722

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo la domanda in relazione alla quale si porrebbe la questione di giurisdizione improponibile.

Massima n. 28723

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo stato, il giudizio ‘a quo’, proposto nella vigenza della disposizione denunciata per come sostituita dall’art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Massima n. 28724

E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso dei limiti della delega, posti dall'art. 11, comma 4, lettera s) della legge n. 59 del 1997, l'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Il legislatore delegante, infatti, ha inteso affidare al Governo non già il compito di ampliare l'ambito della giurisdizione esclusiva, ma quello di concentrare innanzi alla giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - anche la fase, ove configurabile, della riparazione per equivalente, allo scopo di evitare la necessità di instaurare un separato giudizio dinanzi al giudice ordinario. La predetta dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 34, commi 1, e 2, comporta poi la necessità di interpretare il successivo art. 35 nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto di legittimità che esclusiva.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte di cassazione a sezioni unite civili, dal Tribunale di Bologna e dal Tribunale di Forlì con le ordinanze n. 89, n. 97 e n. 381 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 13 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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