Corte costituzionale

Sentenza n. 267/2004

Corte cost., sent. 23 luglio 2004, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
267/2004
Data di deposito
23 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 28691

La natura speciale e di favore dell’istituto della ricongiunzione dei servizi prestati presso differenti soggetti pubblici rispetto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi esclude che i “servizi di ruolo e non di ruolo prestati” dal dipendente possano essere assimilati al periodo di studi universitari già riscattato presso altra gestione previdenziale, con la conseguenza che non è irragionevole il diverso trattamento riservato dal legislatore in riferimento ai periodi di servizio prestati ed ai periodi di studi universitari riscattati. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, a favore dei dipendenti statali, ove sussistano i requisiti prescritti dall’art. 13 dello stesso decreto, il computo presso la gestione previdenziale statale del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, già riscattato presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali e degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. - Sentenza citata n. 113/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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