Corte costituzionale

Sentenza n. 261/2004

Corte cost., sent. 22 luglio 2004, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/2004
Data di deposito
22 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, comma 10, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28682

Riserva di trattazione, al fine della definizione con distinte decisioni, delle questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, diverse da quelle di cui all'art. 31, comma 10.

Massima n. 28683

La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte – attiene alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali; la competenza in tale materia, interamente regolata dalla legge statale, resta ferma in capo allo Stato fino all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che modifica le basi di calcolo dei sovracanoni per la produzione di energia idroelettrica, di cui all'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissando nuovi importi. – Sulla riconducibilità della disciplina dei sovracanoni alla materia del sistema finanziario e tributario, citate la sentenza n. 533/2002 e l'ordinanza n. 21/2004. – Citata altresì la sentenza n. 37/2004, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti di altre disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, qui non espressamente esaminate;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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