Corte costituzionale

Sentenza n. 259/2004

Corte cost., sent. 22 luglio 2004, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
259/2004
Data di deposito
22 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:259

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Toscana n. 19 del 4 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28679

Nel settore della tutela dell'ambiente, la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze; la legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 – che attribuisce alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, relative a a) attività di immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti contigui di materiali specificamente individuati, b) attività di immersione dei medesimi materiali in vasche di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, c) interventi di ripascimento della fascia costiera, d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale –, per le parti sub b) e c) è sostanzialmente riproduttiva dell'art. 21 della legge 31 luglio 2000, n. 179, per la parte sub a) è meramente esplicativa delle attività affidate alle Regioni dalla medesima disposizione statale, e per la parte sub d) si conforma alla devoluzione, ad opera dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle Regioni delle autorizzazioni prescritte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, della precitata legge regionale, poiché la competenza a rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività ivi previste spetta alla Regione, la quale può quindi delegarla – in coerenza con il principio di sussidiarietà – alle Province.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 4 aprile 2003, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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