Corte costituzionale
Sentenza n. 258/2004
Corte cost., sent. 22 luglio 2004, n. 258
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 258/2004
- Data di deposito
- 22 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:258
Norme oggetto del giudizio
- Accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario "Interreg. III A, Italia-Austria" del 15 gennaio 2002
- numero 200/00472/89.6/Reg./Transf. 10, nota del ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 28676
Spetta alla Regione Veneto concludere l’accordo di cooperazione transfrontaliera, nell’ambito del programma comunitario denominato “Interreg III A, Italia-Austria”, con i Lander della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo. La mancanza della preventiva intesa, infatti, non si rileva necessaria, poiché risulta dallo stesso atto in contestazione che esso è un atto strettamente correlato a (ed esecutivo di) precedenti atti normativi ed amministrativi regolati direttamente dal diritto comunitario, in particolare dal regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260 e dai successivi atti della Commissione europea, mentre l’oggetto, le finalità, il campo di azione dell’accordo transfrontaliero risultano definiti, oltre che nel testo dell’atto, da una serie di precedenti, tra i quali il documento unico di programmazione e il programma presentato dallo Stato alla Commissione e da questa successivamente approvato; inoltre, dalle premesse dell’atto impugnato è dettagliatamente indicato, direttamente o ‘per relationem’ agli atti precedenti del procedimento, il quadro normativo ed amministrativo da cui trae origine.
Massima n. 28677
E’ inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano per genericità ed insufficienza dei parametri costituzionali invocati. I ricorsi che facciano valere nei confronti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente le norme del Titolo V della Parte II della Costituzione, senza motivare le ragioni per le quali esse si dovrebbero applicare al caso di specie, risultano carenti delle disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate, poiché omettono, nel caso degli enti aventi uno statuto di autonomia speciale, di far riferimento innanzitutto ai loro statuti speciali, le cui disposizioni sono pienamente in vigore anche dopo la riforma del Titolo V e non argomentano circa l’eventuale applicazione delle diverse norme di sui all’art. 117 della Costituzione, novellato in base all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. - V. sentenza citata n. 213/2003 e ordinanza n. 358/2002.
Massima n. 28678
Non spetta allo Stato e, per esso, al Governo emanare la nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto “accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III”, poiché la convenzione di Madrid e la relativa legge italiana di ratifica ed esecuzione, su cui si fonda l’atto statale impugnato, concerne i progetti volti a rafforzare ed a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettività o autorità territoriali, mentre, nel caso in esame, si tratta di attuare, in modo vincolato, gli strumenti destinati alla utilizzazione di fondi comunitari, che già trovano in fonti comunitarie derivate, direttamente applicabili nel diritto interno, la loro disciplina.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. n. 20 del 2002);
dichiara che spetta alla Regione Veneto concludere l'accordo di cooperazione transfrontaliera, nell'ambito del programma comunitario denominato “Interreg III A, Italia-Austria”, con i Länder della Repubblica austriaca Tirolo, Carinzia e Salisburgo;
dichiara che non spetta allo Stato emanare la nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002, avente ad oggetto ”accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III”, e conseguentemente la annulla.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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