Corte costituzionale
Sentenza n. 247/2004
Corte cost., sent. 20 luglio 2004, n. 247
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 247/2004
- Data di deposito
- 20 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:247
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 8 aprile 1999
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28663
Non comporta la irricevibilità del conflitto tra poteri dello Stato l'adozione - da parte di un organo giurisdizionale che solleva conflitto - di un'ordinanza anziché di un ricorso, qualora la prima abbia i requisiti di cui all’articolo 26 delle norme integrative. - V. richiami a sentenze n. 10 e n. 11/2000 e alle ordinanze n. 129 e n. 238/1999, n. 81/2000 e n. 23/2003.
Massima n. 28664
Improcedibilità del giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui sono state dichiarate insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni espresse da un membro della stessa Camera, opinioni per le quali è pendente un procedimento civile per risarcimento danni. Nella specie va, infatti, ribadito che il mancato deposito del ricorso, con la prova della notificazione eseguita, nel prescritto termine, perentorio, di venti giorni dalla notificazione, preclude l'apertura della seconda fase del giudizio relativa alla decisione sul merito; senza che possa valere, in contrario, la circostanza che gli atti da depositare siano stati restituiti dall’ufficiale giudiziario alla Corte di appello richiedente la notifica in un momento in cui il termine per il deposito era già decorso, posto che, a fronte dell’obbligo per l’ufficiale giudiziario di eseguire la richiesta notifica senza indugio, nessuna norma impone all’ufficiale giudiziario l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo, dovendo anzi quest’ultimo diligentemente attivarsi, facendo in modo – per quanto egli può controllare – che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo. - Giurisprudenza costante: v., da ultimo, le sentenze citate n. 203/1999 e n. 106/2003. - Per l'ammissibilità del ricorso, in prima delibazione, v. ordinanza n. 23/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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