Corte costituzionale

Sentenza n. 247/2004

Corte cost., sent. 20 luglio 2004, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
247/2004
Data di deposito
20 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:247

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 8 aprile 1999

Parametri

  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 28663

Non comporta la irricevibilità del conflitto tra poteri dello Stato l'adozione - da parte di un organo giurisdizionale che solleva conflitto - di un'ordinanza anziché di un ricorso, qualora la prima abbia i requisiti di cui all’articolo 26 delle norme integrative. - V. richiami a sentenze n. 10 e n. 11/2000 e alle ordinanze n. 129 e n. 238/1999, n. 81/2000 e n. 23/2003.

Massima n. 28664

Improcedibilità del giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Bologna nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui sono state dichiarate insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni espresse da un membro della stessa Camera, opinioni per le quali è pendente un procedimento civile per risarcimento danni. Nella specie va, infatti, ribadito che il mancato deposito del ricorso, con la prova della notificazione eseguita, nel prescritto termine, perentorio, di venti giorni dalla notificazione, preclude l'apertura della seconda fase del giudizio relativa alla decisione sul merito; senza che possa valere, in contrario, la circostanza che gli atti da depositare siano stati restituiti dall’ufficiale giudiziario alla Corte di appello richiedente la notifica in un momento in cui il termine per il deposito era già decorso, posto che, a fronte dell’obbligo per l’ufficiale giudiziario di eseguire la richiesta notifica senza indugio, nessuna norma impone all’ufficiale giudiziario l’obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo, dovendo anzi quest’ultimo diligentemente attivarsi, facendo in modo – per quanto egli può controllare – che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo. - Giurisprudenza costante: v., da ultimo, le sentenze citate n. 203/1999 e n. 106/2003. - Per l'ammissibilità del ricorso, in prima delibazione, v. ordinanza n. 23/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Bologna, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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