Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2004
Corte cost., sent. 20 luglio 2004, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2004
- Data di deposito
- 20 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:246
Norme oggetto del giudizio
- doc. IV-quater, deliberazione della Camera dei deputati n. 99 del 18 gennaio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28661
Sono prive di fondamento le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla resistente Camera dei deputati nei confronti del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in quanto: a) non sussiste la lamentata incertezza circa il soggetto che ha sollevato il conflitto, dato che dalla lettura del ricorso risulta evidente che il giudice confliggente è il GUP del Tribunale di Roma e non già il Giudice per le indagini preliminari; b) l'ultroneità delle notificazioni eseguite nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Senato della Repubblica, oltre che nei confronti della resistente, non ha alcun effetto invalidante sui successivi atti del giudizio; c) la sopravvenienza, nelle more del giudizio, della legge n. 140 del 2003, recante disposizioni di attuazione dell’art. 68 Cost., non altera il contenuto dell’art. 68, primo comma, Cost. e non pone, dunque, per il ricorrente alcuna necessità di rivalutare i presupposti sostanziali del conflitto.
Massima n. 28662
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato, per le quali è in corso davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, e - in accoglimento del ricorso proposto da detto GUP - deve essere, conseguentemente, annullata la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2000. Con essa, infatti, la Camera dei deputati ha male inteso il significato della garanzia stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione - con ciò violando le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria ricorrente -, dal momento che nelle dichiarazioni contestate, rese dal deputato al di fuori dell'esercizio di attività parlamentari (nel corso di un convegno di partito e riprese da organi di stampa), non è dato rinvenire quella sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche e, in particolare, con i numerosi atti parlamentari, richiamati dalla resistente, aventi per oggetto, in genere, l'operato di una parte della magistratura; corrispondenza sostanziale che sola può giustificare il richiamo alla disposizione costituzionale, ai fini dell'estensione della garanzia in essa prevista.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma il procedimento penale a carico del deputato Filippo Mancuso, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 2000 (doc. IV-quater, n. 99).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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