Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2004
Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2004
- Data di deposito
- 19 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
- art. 5, comma 2, legge n. 131 del 5 giugno 2003
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 28653
Riserva di trattazione, al fine della definizione con distinte decisioni, delle censure relative a disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, diverse da quelle di cui all'art. 5.
Massima n. 28654
La disciplina statale delle modalità di partecipazione delle Regioni – sia ordinarie che speciali – alla c.d. «fase ascendente» dei processi decisionali comunitari trova il proprio titolo abilitativo nel quinto comma dell'art. 117 della Costituzione, che istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, consistente nel dettare in via esclusiva «norme di procedura»; a) lo strumento partecipativo derivante dalla partecipazione diretta delle Regioni, nell'ambito delle delegazioni del Governo, ad attività delle istituzioni comunitarie, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e che garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo, non può ritenersi inadeguato alla garanzia delle posizioni costituzionali delle Regioni; b) la previsione della necessaria partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclude che tali Regioni o Province possano far valere motivi di doglianza in relazione alla mancata indicazione di un numero minimo di rappresentanti regionali nelle delegazioni del Governo; c) la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea esclude che nelle materie di legislazione regionale esclusiva la delegazione debba essere composta solo da rappresentanti delle Regioni; d) la previsione del potere per il Governo di designare come capo delegazione un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma limitatamente alle materie di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, e non anche in ordine alle materie di competenza primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome, non è irragionevole, in quanto non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna Regione alla luce della necessità di garantire l'unitarietà della posizione della delegazione italiana nei confronti della Comunità europea; e) la possibilità di far valere eventuali illegittimità degli atti normativi comunitari «davanti agli organi competenti», qualora la Conferenza Stato-Regioni, a maggioranza assoluta, rivolga al Governo una richiesta in tal senso, è una prerogativa che per le Regioni non è contemplata dalle fonti costituzionali e la cui disciplina è dunque riferibile alla discrezionalità del legislatore statale. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 5, commi 1 [con riguardo ai profili sub a), b), c), d)] e 2 [con riguardo al profilo sub e)], della legge 5 giugno 2003, n. 131. – Sulla necessità di assicurare, per la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, una posizione unitaria, citate le sentenze n. 317/2001 e n. 425/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze