Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2004

Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2004
Data di deposito
19 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 5, comma 2, legge n. 131 del 5 giugno 2003

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 5, Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 28653

Riserva di trattazione, al fine della definizione con distinte decisioni, delle censure relative a disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131, diverse da quelle di cui all'art. 5.

Massima n. 28654

La disciplina statale delle modalità di partecipazione delle Regioni – sia ordinarie che speciali – alla c.d. «fase ascendente» dei processi decisionali comunitari trova il proprio titolo abilitativo nel quinto comma dell'art. 117 della Costituzione, che istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, consistente nel dettare in via esclusiva «norme di procedura»; a) lo strumento partecipativo derivante dalla partecipazione diretta delle Regioni, nell'ambito delle delegazioni del Governo, ad attività delle istituzioni comunitarie, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e che garantiscano, comunque, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo, non può ritenersi inadeguato alla garanzia delle posizioni costituzionali delle Regioni; b) la previsione della necessaria partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclude che tali Regioni o Province possano far valere motivi di doglianza in relazione alla mancata indicazione di un numero minimo di rappresentanti regionali nelle delegazioni del Governo; c) la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l'Unione europea esclude che nelle materie di legislazione regionale esclusiva la delegazione debba essere composta solo da rappresentanti delle Regioni; d) la previsione del potere per il Governo di designare come capo delegazione un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma limitatamente alle materie di competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario, e non anche in ordine alle materie di competenza primaria delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome, non è irragionevole, in quanto non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna Regione alla luce della necessità di garantire l'unitarietà della posizione della delegazione italiana nei confronti della Comunità europea; e) la possibilità di far valere eventuali illegittimità degli atti normativi comunitari «davanti agli organi competenti», qualora la Conferenza Stato-Regioni, a maggioranza assoluta, rivolga al Governo una richiesta in tal senso, è una prerogativa che per le Regioni non è contemplata dalle fonti costituzionali e la cui disciplina è dunque riferibile alla discrezionalità del legislatore statale. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 5, commi 1 [con riguardo ai profili sub a), b), c), d)] e 2 [con riguardo al profilo sub e)], della legge 5 giugno 2003, n. 131. – Sulla necessità di assicurare, per la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, una posizione unitaria, citate le sentenze n. 317/2001 e n. 425/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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