Corte costituzionale

Sentenza n. 238/2004

Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 238

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
238/2004
Data di deposito
19 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:238

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 6, comma 2, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 6, comma 3, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 6, comma 5, legge n. 131 del 5 giugno 2003

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 5, statuto regione Sardegna
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 28650

La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, restando riservata a separato giudizio la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte con i medesimi ricorsi, nei confronti di altre disposizioni della legge n. 131 del 2003.

Massima n. 28651

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, in quanto la delibera della Giunta regionale di impugnazione della legge n. 131 del 2003 manca di una parte che riguardi specificamente l’art. 6 di detta legge, non potendosi, per altro verso, dare ingresso ad una impugnativa, priva di oggetto sufficientemente specificato, che investa l’intera legge o disposizioni di essa non indicate espressamente, quando tale legge rechi disposizioni plurime e non omogenee. – Sulla necessità di una adeguata specificazione dell’oggetto dell’impugnativa v. la richiamata sentenza n. 43/2004.

Massima n. 28652

Le disposizioni dell’art. 6 della legge n. 131 del 2003 sono finalizzate – in attuazione dei compiti che il nuovo art. 117 della Costituzione demanda allo Stato onde controllare che il c.d. “potere estero” delle Regioni si sviluppi secondo linee conformi ai propri indirizzi di politica internazionale – sia a stabilire le “norme di procedura” che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali; sia a dettare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di loro inadempienza (art. 117, quinto comma, Cost.); sia, infine, a disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con altri Stati e di intese con enti territoriali di altri Stati (art. 117, nono comma, Cost.). Di conseguenza, le norme impugnate devono essere intese in relazione alle preminenti esigenze di salvaguardia degli indirizzi della politica estera dello Stato, e dunque come specificazione del vincolo generale nascente a carico della Regione dalla riserva allo Stato della competenza a formulare e sviluppare tali indirizzi (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.), e dal conseguente divieto di pregiudicarli con attività e atti di essi lesivi, senza comunque che tale verifica da parte del Governo possa legittimamente trasmodare in un indebito controllo di merito sulle autonome scelte regionali. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge n. 131 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ed agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. - Sulla legittimità, sui limiti e sulle modalità delle attività di rilievo internazionale delle Regioni prima della riforma del Titolo V, anche in relazione al principio di leale cooperazione, e sulla conseguente sindacabilità degli atti statali di diniego dell’assenso ad attività regionali, v. le citate sentenze n. 179/1987, n. 737/1988, n. 472/1992 e n. 204/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi in epigrafe,

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 61 del 2003);

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della predetta legge n. 131 del 2003 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 59 del 2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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