Corte costituzionale
Sentenza n. 229/2004
Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 229
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 229/2004
- Data di deposito
- 16 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:229
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 20 ottobre 2003
- art. 12, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 20 ottobre 2003
- art. 22, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 20 ottobre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28634
La previsione di una comunicazione agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio, deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale; non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, che una siffatta previsione reca, e degli articoli 5, comma 4, e 22, comma 5, della legge medesima, i quali, rinviando all'art. 12, si limitano ad assicurare, nell'ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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