Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2004

Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2004
Data di deposito
16 luglio 2004
Data di decisione
8 luglio 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 20 ottobre 2003
  • art. 12, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 20 ottobre 2003
  • art. 22, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 20 ottobre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28634

La previsione di una comunicazione agli Uffici di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa rivivere come servizio obbligatorio, deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale; non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dell'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, che una siffatta previsione reca, e degli articoli 5, comma 4, e 22, comma 5, della legge medesima, i quali, rinviando all'art. 12, si limitano ad assicurare, nell'ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile regionale, abbiano voluto dichiarare l'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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