Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2004
Corte cost., sent. 16 luglio 2004, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 227/2004
- Data di deposito
- 16 luglio 2004
- Data di decisione
- 8 luglio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:227
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera i), legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
- art. 3, comma 1, lettera l), legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
- art. 11, comma 13, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
- art. 11, comma 14, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
- art. 12, comma 7, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
- art. 12, comma 8, legge della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28632
L'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative di competenza degli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo ad organi regionali nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente ordinariamente competente, tenendo conto che a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali, b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'an, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l'intervento sostitutivo, c) l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo, stante l'attitudine dell'intervento a incidere sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito, d) la legge deve predisporre, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per l'esercizio del potere sostitutivo, prevedendo, in particolare, un procedimento in cui l'ente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento. Non sono pertanto fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 120 Cost., degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, che, anche con richiamo a preesistenti discipline, affidano a) alla Regione l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle province in materia di gestione dei rifiuti, e b) alle province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari 'ad acta'. – Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 313/2003, n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72, n. 73, n. 112, n. 172 e n. 173/2004. – Con riferimento ai principi che il potere sostitutivo generale deve rispettare, citate le sentenze n. 338/1989, n. 177/1988, n. 313/2003, n. 342/1994 e n. 460/1989, n. 416/1995 e n. 153/1986, e l'ordinanza n. 53/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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