Corte costituzionale
Sentenza n. 18/2004
Corte cost., sent. 16 gennaio 2004, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 18/2004
- Data di deposito
- 16 gennaio 2004
- Data di decisione
- 10 gennaio 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, comma 13, come modificato, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 3-quater, decreto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002
- legge n. 75 del 24 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28296
La pronuncia riguarda esclusivamente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venendo riservata a separate pronunce la decisione sulle restanti questioni sollevate con il medesimo ricorso, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo e prive di collegamento tra loro.
Massima n. 28297
Le modificazioni alla norma di cui all’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportate dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002, n. 75 non determinano, in quanto 'ius superveniens', la cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. La modifica intervenuta è, infatti, solo tecnica e costituisce un perfezionamento alla stregua delle categorie giuridiche concernenti, da un lato, la patologia degli atti processuali, con la previsione della nullità al posto dell’inefficacia degli atti, e, dall’altro, gli strumenti contabili, attesa la sostanziale equivalenza dei concetti impiegati e delle relative formule.
Massima n. 28298
La norma di cui all’art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75 – impugnata in riferimento all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione per indebita invasione nella sfera di competenza legislativa regionale, in quanto reputata disposizione di carattere sostanziale –, stabilendo un regime di impignorabilità e insequestrabilità delle somme di competenza degli enti locali, giacenti nelle contabilità speciali del Ministero dell’interno, con l’obiettivo di garantirne la piena disponibilità da parte degli enti medesimi, ha esteso istituti già conosciuti dal codice di rito e dalla legislazione contabile, di cui non può disconoscersi la natura processuale. La norma rientra, con ciò, nell’esercizio della funzione legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservate a separate pronunce le decisioni sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), come modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002, n. 75, sollevata dalla Regione Marche, in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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