Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2004

Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2004
Data di deposito
22 giugno 2004
Data di decisione
10 giugno 2004
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:178

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 150 del 24 aprile 2001
  • legge n. 240 del 23 giugno 2001
  • decreto-legge n. 126 del 1° luglio 2002
  • legge n. 175 del 2 agosto 2002
  • art. 15, decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003
  • legge n. 200 del 1° agosto 2003

Parametri

Massime

Massima n. 28528

I decreti-legge n. 150 del 2001, n. 126 del 2002 e n. 147 del 2003, tutti convertiti in legge, hanno ripetutamente disposto la proroga dell’efficacia delle norme di carattere processuale dettate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di adozione ed affidamento dei minori, nonché riguardo a provvedimenti in tema di potestà genitoriale. Premesso, infatti, che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori, la disciplina transitoria, introdotta dai predetti decreti-legge, si è resa necessaria per il fatto che dalla carenza di tali disposizioni avrebbe potuto derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge sopra considerati, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione. – Sul fatto che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza possa essere esercitato solo in presenza di una situazione di “evidente mancanza” dei requisiti stessi, v. da ultimo le sentenze n. 6/2004, n. 341/2003 e n. 16/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240; del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126 (Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2002, n. 175; dell'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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