Corte costituzionale
Sentenza n. 178/2004
Corte cost., sent. 22 giugno 2004, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/2004
- Data di deposito
- 22 giugno 2004
- Data di decisione
- 10 giugno 2004
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:178
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 150 del 24 aprile 2001
- legge n. 240 del 23 giugno 2001
- decreto-legge n. 126 del 1° luglio 2002
- legge n. 175 del 2 agosto 2002
- art. 15, decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003
- legge n. 200 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28528
I decreti-legge n. 150 del 2001, n. 126 del 2002 e n. 147 del 2003, tutti convertiti in legge, hanno ripetutamente disposto la proroga dell’efficacia delle norme di carattere processuale dettate dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di adozione ed affidamento dei minori, nonché riguardo a provvedimenti in tema di potestà genitoriale. Premesso, infatti, che la citata legge n. 149 del 2001, nel prevedere l'obbligo dell'assistenza legale, non contiene specifiche disposizioni in ordine alla difesa di ufficio in favore di genitori e minori, la disciplina transitoria, introdotta dai predetti decreti-legge, si è resa necessaria per il fatto che dalla carenza di tali disposizioni avrebbe potuto derivare un pregiudizio alla effettività del diritto di difesa del minore, soprattutto tenendo conto della necessità di avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge sopra considerati, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione. – Sul fatto che il sindacato sulla esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti per la decretazione di urgenza possa essere esercitato solo in presenza di una situazione di “evidente mancanza” dei requisiti stessi, v. da ultimo le sentenze n. 6/2004, n. 341/2003 e n. 16/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240; del decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126 (Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2002, n. 175; dell'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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