Corte costituzionale
Sentenza n. 173/2004
Corte cost., sent. 15 giugno 2004, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/2004
- Data di deposito
- 15 giugno 2004
- Data di decisione
- 9 giugno 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce, legge della Regione Toscana n. 35 del 27 settembre 2002
- art. 3, comma 1, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2002
- art. 1, comma 3, che sostituisce, legge della Regione Toscana n. 35 del 27 settembre 2002
- art. 5, comma 5, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28521
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, disciplinando il modo di esercizio del potere sostitutivo da parte del Difensore civico regionale, in quanto la natura e le funzioni di questo soggetto impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. - Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72 e n. 73/2004; con specifico riguardo all'esercizio di tale potere da parte del Difensore civico, citata la sentenza n. 112/2004.
Massima n. 28522
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, disponendo che in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico i poteri dallo stesso esercitati siano affidati transitoriamente al Presidente della Giunta regionale, in quanto la disposizione illegittimamente presuppone la titolarità dell'ordinaria competenza in tema di sostituzione degli enti locali in capo al Difensore civico regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)», nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; e dell'art. 1, comma 3, della medesima legge della Regione Toscana n. 35 del 2002, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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