Corte costituzionale

Sentenza n. 173/2004

Corte cost., sent. 15 giugno 2004, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/2004
Data di deposito
15 giugno 2004
Data di decisione
9 giugno 2004
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce, legge della Regione Toscana n. 35 del 27 settembre 2002
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2002
  • art. 1, comma 3, che sostituisce, legge della Regione Toscana n. 35 del 27 settembre 2002
  • art. 5, comma 5, legge della Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28521

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002, disciplinando il modo di esercizio del potere sostitutivo da parte del Difensore civico regionale, in quanto la natura e le funzioni di questo soggetto impediscono la sua configurazione alla stregua di un organo di governo regionale, che, sola, consente di esercitare nei confronti degli enti locali interventi di tipo sostitutivo. - Sul potere sostitutivo regionale, citate le sentenze n. 43, n. 69, n. 70, n. 71, n. 72 e n. 73/2004; con specifico riguardo all'esercizio di tale potere da parte del Difensore civico, citata la sentenza n. 112/2004.

Massima n. 28522

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002, disponendo che in caso di vacanza dell'ufficio del Difensore civico i poteri dallo stesso esercitati siano affidati transitoriamente al Presidente della Giunta regionale, in quanto la disposizione illegittimamente presuppone la titolarità dell'ordinaria competenza in tema di sostituzione degli enti locali in capo al Difensore civico regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n. 35, recante «Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale)», nella parte in cui sostituisce l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002; e dell'art. 1, comma 3, della medesima legge della Regione Toscana n. 35 del 2002, che sostituisce l'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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