Corte costituzionale
Sentenza n. 167/2004
Corte cost., sent. 11 giugno 2004, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/2004
- Data di deposito
- 11 giugno 2004
- Data di decisione
- 7 giugno 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 25 novembre 2002
- art. 1, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 25 novembre 2002
- art. 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 39 del 25 novembre 2002
- art. 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 30 del 25 novembre 2002
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002
- art. 5, decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002
Massime
Massima n. 28509
È inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio, peraltro tardivamente, dalla Tim (Telecom Italia Mobile s.p.a.), in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è in contestazione. - Sull'inammissibilità dell'intervento di terzo nel giudizio in via principale, citate, da ultime, le sentenze n. 338, n. 315, n. 307 e n. 303/2003, n. 533 e n. 510/2002 e n. 382/1999.
Massima n. 28510
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, i quali a) estendono tutte le disposizioni della legge regionale alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche (articoli 1, comma 1, e 3) e b) prevedono che per la localizzazione di tali opere si applicano le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica ed in materia di trasformazione edilizia (art. 1, comma 2), sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in quanto il decreto legislativo invocato è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 28511
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30, il quale reca modificazioni a talune norme riguardanti il regime della autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in quanto il decreto legislativo invocato è stato già dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 30 (Norme concernenti la localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione agli artt. 3, commi 1 e 2, e 5 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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