Corte costituzionale
Sentenza n. 166/2004
Corte cost., sent. 11 giugno 2004, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 166/2004
- Data di deposito
- 11 giugno 2004
- Data di decisione
- 7 giugno 2004
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:166
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 1° agosto 2002
- art. 3, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 1° agosto 2002
- art. 4, legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 1° agosto 2002
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 28504
È inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio, peraltro tardivamente, dall'Enpa (Ente nazionale per la protezione degli animali), in quanto nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione. - Sull'inammissibilità dell'intervento di terzo nel giudizio in via principale, citate, da ultimo, le sentenze n. 338, n. 315, n. 307, n. 303 e n. 49/2003.
Massima n. 28505
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione, secondo cui nel ricorso si affermerebbe «apoditticamente il contrasto della normativa regionale con la Costituzione o con la normativa europea, senza addurre specifiche argomentazioni a sostegno di tale tesi, e senza illustrare le ragioni ed i profili sotto i quali la censura sarebbe fondata», in quanto il ricorso, seppur in estrema sintesi e tramite il rinvio al contenuto dei testi normativi citati, individua le cause dell'asserita incostituzionalità della legge impugnata.
Massima n. 28506
Occorre procedere alla delimitazione del ‘thema decidendum’, in quanto la delibera del Consiglio dei ministri che decide la proposizione del ricorso e l'allegata relazione del Ministro per gli affari regionali contengono censure del tutto generiche nei confronti dell'intera legge, mentre vengono espressi specifici rilievi solo limitatamente all'art. 2 ed in riferimento alla lesione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione; a questi ultimi deve dunque restringersi la questione di costituzionalità, ferma restando la valutazione in ordine alla eventuale inscindibilità tra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge.
Massima n. 28507
È costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, che vieta, nel territorio regionale, non solo l'allevamento, ma anche «l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti, ai fini di sperimentazione», nonché «la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati», in quanto la disciplina dettata rientra nella materia «ricerca scientifica», di legislazione concorrente, in ordine alla quale spetta dunque al legislatore statale determinare i principi, tenendo conto, in particolare, sia dello sviluppo della ricerca che della massima tutela degli animali, onde individuare il punto di equilibrio della sperimentazione, non modificabile dal legislatore regionale. - Sulla non modificabilità dei principi fondamentali da parte del legislatore regionale, citate le sentenze n. 507 e n. 338/2003 e n. 282/2002.
Massima n. 28508
Sono costituzionalmente illegittimi, in via consequenziale, gli articoli 3 e 4 della legge Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20, i quali disciplinano esclusivamente il sistema sanzionatorio ed i poteri di vigilanza relativi ai divieti di sperimentazione e di vivisezione degli animali contenuti nell'art. 2, oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata ‘principaliter’.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 4 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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