Corte costituzionale
Sentenza n. 162/2004
Corte cost., sent. 1° giugno 2004, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/2004
- Data di deposito
- 1° giugno 2004
- Data di decisione
- 26 maggio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Toscana n. 24 del 12 maggio 2003
- art. 7, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 giugno 2003
- art. 8, legge della Regione Emilia Romagna n. 11 del 24 giugno 2003
- art. 4, legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003
- art. 45, legge della Regione Lazio n. 29 del 11 settembre 2003
- art. 2, legge della Regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 28494
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso governativo sollevata dalla Regione Lombardia, secondo cui il ricorso, pur apparentemente rivolto all'intera legge, sarebbe motivato solo in relazione a quanto disposto in due articoli, in quanto può agevolmente ritenersi – anche in base alla delibera del Consiglio dei ministri – che l'atto introduttivo del giudizio sia rivolto esclusivamente, e con adeguata motivazione, ai due articoli indicati.
Massima n. 28495
Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso governativo sollevate dalla Regione Lazio, secondo cui a) sarebbero stati dedotti contemporaneamente vizi tra loro contraddittori, b) non si sarebbero fatte valere ragioni di incompetenza e c) non si sarebbero indicate le ragioni per cui l'obbligo di possesso del libretto sanitario costituirebbe un principio fondamentale, in quanto, contrariamente alle prospettazioni regionali, a) è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale alla luce del secondo e del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione (e ciò sia che lo si faccia in via gradata, sia che si sostenga la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa), b) lo Stato può far valere qualunque vizio di incostituzionalità e c) il ricorso statale, seppur in estrema sintesi, indica le ragioni che fondano la propria censura.
Massima n. 28496
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché degli articoli «ad esso collegati», della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24, che eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine prescritto, stabilito a pena di decadenza. - Sulla perentorietà del termine per il deposito, citate, «fra le molte», la sentenza n. 303/2003 e le ordinanze n. 42/2004, n. 99/2000 e n. 126/1997.
Massima n. 28497
La materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato il solo settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico; l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel prevedere l'obbligo del libretto sanitario, pone una prescrizione che, alla luce della più recente legislazione, deve essere considerata come una delle modalità nelle quali può essere concretizzato il principio ispiratore della materia in esame, ossia il precetto secondo cui la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11, i quali eliminano l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare. - In ordine al punto ‘sub’ a), citate le sentenze n. 407/2002 e n. 6/2004; relativamente al punto ‘sub’ b), con riguardo alla possibilità di ricavare principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente anche prescindendo dal rigido ossequio alla lettera delle disposizioni legislative statali, citate le sentenze n. 65/2001, n. 482/1995 e n. 192/1987.
Massima n. 28498
La materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato il solo settore relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico; l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel prevedere l'obbligo del libretto sanitario, pone una prescrizione che, alla luce della più recente legislazione, deve essere considerata come una delle modalità nelle quali può essere concretizzato il principio ispiratore della materia in esame, ossia il precetto secondo cui la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, il quale elimina l'obbligo del «libretto di idoneità sanitaria» per il personale addetto all'industria alimentare. - In ordine al punto ‘sub’ a), citate le sentenze n. 407/2002 e n. 6/2004; relativamente al punto ‘sub’ b), con riguardo alla possibilità di ricavare principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente anche prescindendo dal rigido ossequio alla lettera delle disposizioni legislative statali, citate le sentenze n. 65/2001, n. 482/1995 e n. 192/1987.
Massima n. 28499
Al settore farmaceutico sono ormai riferite le direttive europee «concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», con la possibilità quindi per la legge regionale di escludere la necessità del libretto sanitario nelle farmacie che trattano prodotti alimentari; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29, il quale – sulla base della ritenuta inapplicabilità al settore farmaceutico della legislazione generale in tema di tutela dell'igiene delle sostanze alimentari – esclude dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria «i farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private».
Massima n. 28500
L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1987, n. 833, non pone il principio fondamentale secondo cui spetterebbe solo alle Ausl il rilascio di certificazioni sanitarie ed i relativi accertamenti attribuiti al Servizio sanitario nazionale, visto che la legislazione statale successiva ha attribuito funzioni certificatorie a soggetti diversi ed ha riconosciuto ai legislatori regionali poteri di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali; non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, il quale prevede che le Ausl della Regione non rilascino più alcuni certificati sanitari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché degli articoli “ad esso collegati”, della legge della Regione Toscana 12 maggio 2003, n. 24 (Norme in materia di igiene del personale addetto all'industria alimentare), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 55 del 2003 in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 65 del 2003 indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 70 del 2003 indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge della Regione Lazio 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 85 del 2003 indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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