Corte costituzionale
Sentenza n. 15/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:15
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 28, comma 1, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 28, comma 5, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 28, comma 6, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 28, comma 8, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 28, comma 11, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28267
Per ragioni di omogeneità di materia le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 vengono decise con la medesima sentenza, mentre vi è riserva di decisioni sulle ulteriori questioni introdotte con gli stessi ricorsi.
Massima n. 28268
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1, 5 e 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Le modifiche introdotte con l’art. 34, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, hanno inciso in modo sostanziale sull’originaria disciplina ed, in particolare, hanno modificato l’ambito di applicazione della norma censurata, individuando i destinatari nei soli enti ed organismi pubblici sui quali lo Stato esercita poteri di vigilanza, tenuto, altresì, conto che la disposizione impugnata, nella sua formulazione originaria, non ha prodotto alcun effetto concreto.
Massima n. 28269
Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento all’art. 117 della Costituzione. Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel dare attuazione alla delega contenuta dell’art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 attraverso una analitica ed organica disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, vigilati dallo Stato in forza dell’art. 121, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112, e regolando espressamente il profilo della trasformazione degli istituti esistenti, ha determinato il radicale mutamento della disciplina contenuta nella disposizione impugnata, incidendo sui termini della questione sollevata, tenuto, altresì, conto che, nella sua formulazione originaria, la disposizione impugnata non ha prodotto alcun effetto concreto.
Massima n. 28270
E’ determinante, al fine di escludere qualunque violazione delle competenze legislative costituzionalmente riconosciute alle Regioni, il carattere meramente facoltizzante della disposizione impugnata, carattere evidenziato dalla semplice “possibilità” riconosciuta agli enti competenti in materia di approvvigionamento idrico primario. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Campania ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi, relativamente all'art. 28, comma 1, 5, 6, 8 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 1, 5 e 6 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata dalla Regione Campania e dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 8, della predetta legge 28 dicembre 2001 n. 448, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 11, della predetta legge 28 dicembre 2001 n. 448, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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