Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2004
Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2004
- Data di deposito
- 13 gennaio 2004
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:1
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- legge n. 426 del 11 giugno 1971
- art. 52, comma 17, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- legge n. 426 del 11 giugno 1971
Massime
Massima n. 28196
Riserva di decisioni sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto – si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.
Massima n. 28197
In forza del comma 6 dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esplicitamente esclude dall’abrogazione il comma 9 dell’art. 56 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e l’allegato 9, devono considerarsi ancora vigenti le norme concernenti il registro esercenti il commercio (REC) in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ne consegue la erroneità del presupposto interpretativo assunto nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, secondo cui la norma impugnata contrasterebbe con il principio della certezza del diritto.
Massima n. 28198
E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, l’art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone la inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico, poiché, alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha mutato l’ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, compete alle Regioni, nell’ambito di una potestà legislativa “residuale”, rispondere autonomamente alle esigenze di cui intendeva farsi carico la norma impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi relativamente all'art. 52, comma 17, della legge n. 448 del 2001;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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