Corte costituzionale

Sentenza n. 1/2004

Corte cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/2004
Data di deposito
13 gennaio 2004
Data di decisione
18 dicembre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 448 del 28 dicembre 2001
  • legge n. 426 del 11 giugno 1971
  • art. 52, comma 17, legge n. 448 del 28 dicembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 28196

Riserva di decisioni sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto – si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.

Massima n. 28197

In forza del comma 6 dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che esplicitamente esclude dall’abrogazione il comma 9 dell’art. 56 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e l’allegato 9, devono considerarsi ancora vigenti le norme concernenti il registro esercenti il commercio (REC) in relazione all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Ne consegue la erroneità del presupposto interpretativo assunto nei ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, secondo cui la norma impugnata contrasterebbe con il principio della certezza del diritto.

Massima n. 28198

E’ costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 117, quarto comma, della Costituzione, l’art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone la inapplicabilità delle disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico o politico, poiché, alla luce della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha mutato l’ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, compete alle Regioni, nell’ambito di una potestà legislativa “residuale”, rispondere autonomamente alle esigenze di cui intendeva farsi carico la norma impugnata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi relativamente all'art. 52, comma 17, della legge n. 448 del 2001;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze