Corte costituzionale
Ordinanza n. 99/2004
Corte cost., ord. 18 marzo 2004, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 99/2004
- Data di deposito
- 18 marzo 2004
- Data di decisione
- 10 marzo 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, comma 1, lettera e), legge della Regione Campania n. 15 del 26 luglio 2002
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 18, legge n. 157 del 11 febbraio 1992
- direttiva Cons. CEE n. 409 del 2 aprile 1979
Massime
Massima n. 28409
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto, nel fissare il termine di apertura dell’esercizio venatorio per alcune specie al 1° settembre dell’anno, senza prevedere il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), amplierebbe la durata della stagione venatoria oltre i limiti consentiti dalla legge nazionale e dal diritto comunitario. Il giudice rimettente, infatti, dopo avere premesso che oggetto del giudizio 'a quo' è il calendario venatorio campano per l'annata 2002-2003, originariamente assunto dalla amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 3628 del 26 luglio 2002, e successivamente modificato dalle delibere n. 4039 del 9 settembre 2002 e n. 4063 dell'11 settembre 2002, nel motivare sulla rilevanza della questione, pur citando la delibera della Giunta regionale n. 4063 dell’11 settembre 2002, non tiene conto del contenuto di essa, che prevede l’apertura della caccia nel territorio regionale a partire dal 15 settembre 2002 (coincidente con la terza domenica del mese), in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale, con la conseguenza che l’erronea considerazione del contenuto del complessivo deliberato regionale costituito dalla delibera n. 3628 del 26 luglio 2002 come modificata dalle richiamate successive delibere inficia la ricostruzione proposta dal giudice 'a quo' per sostenere la rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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