Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/2004

Corte cost., ord. 12 febbraio 2004, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
67/2004
Data di deposito
12 febbraio 2004
Data di decisione
9 febbraio 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:67

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28382

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti – non ammessi al gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. Infatti successivamente all’ordinanza di remissione identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 266 del 2003 e il rimettente non prospetta argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa. – Cfr. la sentenza n. 266/2003 che ha dichiarato non fondata identica questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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