Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/2004
Corte cost., ord. 12 febbraio 2004, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/2004
- Data di deposito
- 12 febbraio 2004
- Data di decisione
- 9 febbraio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, introdotto, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 17, trasfuso, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 116, e riprodotto, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 116, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28382
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti – non ammessi al gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. Infatti successivamente all’ordinanza di remissione identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 266 del 2003 e il rimettente non prospetta argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa. – Cfr. la sentenza n. 266/2003 che ha dichiarato non fondata identica questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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