Corte costituzionale

Ordinanza n. 50/2004

Corte cost., ord. 29 gennaio 2004, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
50/2004
Data di deposito
29 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 231, come sostituito, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 24, comma 26, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
  • art. 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 28371

Ammissibilità dell'intervento del CONI nel giudizio vertente sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge n. 449 del 1997, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali. Il CONI, infatti, risulta destinatario per legge del provento delle prestazioni della cui costituzionalità si dubita e quindi è titolare di una posizione giuridica specifica coinvolta nel giudizio.

Massima n. 28372

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge n. 449 del 1997, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali. Il giudice remittente, infatti, ha sollevato la questione di costituzionalità in modo contraddittorio, prospettando cioè due diverse interpretazioni della norma relativa alle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI, sia pure in modo subordinato l'una all'altra, dal momento che secondo la prima interpretazione le quote di prelievo vengono classificate come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilità dell'art. 23 della Costituzione, mentre secondo l'altra interpretazione l'incostituzionalità viene sostenuta anche non accettando la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come sostituito dall'articolo 24, comma 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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