Corte costituzionale

Ordinanza n. 48/2004

Corte cost., ord. 27 gennaio 2004, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
48/2004
Data di deposito
27 gennaio 2004
Data di decisione
20 gennaio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 28 gennaio 2003
  • art. 8, comma 1, nella parte in cui aggiungono, legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 28 gennaio 2003
  • art. 8-ter, legge della Regione Emilia Romagna n. 25 del 6 settembre 1999
  • art. 8-sexies, legge della Regione Emilia Romagna n. 25 del 6 settembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 28370

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché ad alcune direttive comunitarie, poiché tali disposizioni regionali, nel consentire l’affidamento diretto a società controllate dai Comuni dei servizi pubblici relativi al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione rifiuti e nell’affidare alla Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione di tali servizi si porrebbero in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con i principi di liberalizzazione dei relativi settori introdotti a livello comunitario. Invero, il ricorso proposto dallo Stato risulta depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. – Sulla perentorietà del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso per il deposito dello stesso cfr. le richiamate sentenze n. 303/2003, n. 72/1981, n. 191/1980 e le ordinanze n. 126/1997 e n. 99/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani"), nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, l'art. 8-ter e l'art. 8-sexies alla legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s, e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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