Corte costituzionale
Ordinanza n. 45/2004
Corte cost., ord. 27 gennaio 2004, n. 45
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 45/2004
- Data di deposito
- 27 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:45
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 19, legge della Regione autonoma Sardegna n. 6 del 24 aprile 2001
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 41, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 28367
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna ed agli artt. 41 e 120 della Costituzione, nella parte in cui introduce un generalizzato divieto per gli impianti di smaltimento rifiuti in territorio sardo di trattare rifiuti di origine extraregionale. Ed infatti il rimettente ha omesso di valutare l’incidenza sul giudizio 'a quo' della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2002, già in vigore al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione e con cui è stata introdotta una deroga temporanea al predetto divieto per quanto riguarda i rifiuti sanitari di origine extraregionale; con la conseguenza che l’omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna, e agli artt. 41 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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