Corte costituzionale

Ordinanza n. 444/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 444

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
444/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:444

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29035

E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano, quinta sezione penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 15 ottobre 2003, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese a mezzo stampa da un proprio componente, opinioni per le quali è pendente procedimento penale per diffamazione aggravata e continuata. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze