Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
439/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:439

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29030

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, riprodotto nell’art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurati, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di uguaglianza e del canone della ragionevolezza, nella parte in cui prevedono l’automatica ammissione degli stranieri al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dalla sussistenza e dal controllo sulla sottostante situazione reddituale. La scelta di porre “a carico dell’erario l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato” rientra infatti nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 142 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), riprodotto nell'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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