Corte costituzionale

Ordinanza n. 437/2004

Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 437

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
437/2004
Data di deposito
29 dicembre 2004
Data di decisione
16 dicembre 2004
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:437

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 26 maggio 2004

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 29028

E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto - sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 26 maggio 2004, con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio penale per ingiuria e minaccia nei confronti di un parlamentare concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost., in quanto vi è materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 37, comma 1, l. n. 87 del 1953, quando, come nel caso di specie, un giudice - chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese - lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell’art. 68, comma 1, Cost., di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto – sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente autorità giudiziaria della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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