Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/2004
Corte cost., ord. 29 dicembre 2004, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/2004
- Data di deposito
- 29 dicembre 2004
- Data di decisione
- 16 dicembre 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:435
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 ottobre 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 29026
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Milano, sezione quinta penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 18 ottobre 2001, con la quale è stata ritenuta l’insindacabilità di opinioni asseritamene diffamatorie rese da un proprio componente in un’intervista rilasciata ad un quotidiano, opinioni per le quali è pendente procedimento civile per risarcimento danni. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Milano, sezione quinta penale, nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Milano, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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