Corte costituzionale
Ordinanza n. 40/2004
Corte cost., ord. 26 gennaio 2004, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 40/2004
- Data di deposito
- 26 gennaio 2004
- Data di decisione
- 20 gennaio 2004
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:40
Norme oggetto del giudizio
- (doc. IV-ter, n. 36/R), deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28362
Inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto nonostante il medesimo conflitto sia stato già dichiarato una prima volta improcedibile per il tardivo deposito del ricorso e dell’ordinanza che lo dichiarava ammissibile ed una seconda volta inammissibile per difetto di chiarezza della domanda. E infatti, col sollevare per una terza volta il medesimo conflitto l’organo ricorrente – a prescindere dalla sua mutata composizione personale – pone in essere una situazione processuale che protrae ulteriormente uno stato di conflittualità tra poteri, in contrasto con l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti. – Circa le pronunce che hanno avuto ad oggetto il medesimo conflitto v. ordinanza n. 389/2000, sentenza n. 293/2001 e ordinanza n. 159/2002. – Sull’«esigenza costituzionale» che il giudizio su un conflitto tra poteri dello Stato, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti, v. la richiamata sentenza n. 116/2003 e le successive ordinanze n. 153, n. 188, n. 189, n. 214, n. 247, n. 254, n. 277, n. 280 e n. 358/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza - seconda sezione penale - nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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