Corte costituzionale
Ordinanza n. 397/2004
Corte cost., ord. 21 dicembre 2004, n. 397
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 397/2004
- Data di deposito
- 21 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:397
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati n. 133 del 17 aprile 2002
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 28948
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata il 17 aprile 2002, con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio penale per diffamazione nei confronti di un parlamentare concernono opinioni espresse da questo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, prima comma, Cost., in quanto vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivo e oggettivo di cui all’art. 37, primo comma, l. n. 87 del 1953, atteso che, in particolare, il giudice ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, da parte della deliberazione della Camera di cui chiede l’annullamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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