Corte costituzionale
Ordinanza n. 394/2004
Corte cost., ord. 17 dicembre 2004, n. 394
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 394/2004
- Data di deposito
- 17 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:394
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 4 febbraio 2004
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28945
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati avverso la deliberazione, adottata il 4 febbraio 2004, con la quale l’Assemblea ha dichiarato che i fatti oggetto del giudizio penale per diffamazione nei confronti di un parlamentare concernono opinioni espresse da questo nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, prima comma, Cost., in quanto vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla Corte costituzionale, sussistendo i requisiti soggettivo e oggettivo di cui all’art. 37, primo comma, l. n. 87 del 1953, atteso che, in particolare, il giudice lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell’adozione, da parte della Camera, di una deliberazione che ha affermato, in modo da esso giudice ritenuto arbitrario, perché non corrispondente ai criteri stabiliti dalla Costituzione, l’insindacabilità delle opinioni espresse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, seconda sezione penale;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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