Corte costituzionale
Ordinanza n. 392/2004
Corte cost., ord. 17 dicembre 2004, n. 392
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 392/2004
- Data di deposito
- 17 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:392
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, ter introdotto, decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992
- art. 12, comma 1, lettera b), legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28943
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 118 della Costituzione, dell’art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui i criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E e F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. La questione, infatti, è stata sollevata da organo non giurisdizionale, poiché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel cui ambito si inserisce l’attività dell’organo consultivo che ha sollevato la questione, rappresenta un istituto la cui natura amministrativa è stata più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, l’ordinanza di rimessione non prospetta ulteriori o diversi motivi che non siano già stati presi in considerazione dalla sentenza n. 254 del 2004. - Sulla natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, v. sentenza citata n. 298/1986; ordinanze nn. 56 e 301/2001, nonché sentenze nn. 78/1966 e 31/1975. - Sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti in sede di controllo preventivo di legittimità, v. sentenze n. 384/1991 e n. 25/1993. - Sull’ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei Conti nell’esercizio delle funzioni di controllo: sentenze nn. 226/1976, 384/1991 e 168/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, terza sezione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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