Corte costituzionale
Ordinanza n. 391/2004
Corte cost., ord. 17 dicembre 2004, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 391/2004
- Data di deposito
- 17 dicembre 2004
- Data di decisione
- 13 dicembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 28942
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Piacenza. Il giudice ‘a quo’, invero, non ha indicato la norma oggetto della questione di legittimità, senza, peraltro, esporre alcune motivazione. Né vale il successivo deposito qualificato come “atto integrativo dell’ordinanza emessa il 2 giugno 2002”, poiché esso non può produrre effetti nel giudizio di costituzionalità in quanto risulta effettuato quando il processo ‘a quo’ era già stato sospeso e, quindi, il giudice rimettente aveva consumato il suo potere in ordine alla questione stessa. - Ordinanze citate nn.11/1991, 55 e 51/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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