Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/2004

Corte cost., ord. 17 dicembre 2004, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
391/2004
Data di deposito
17 dicembre 2004
Data di decisione
13 dicembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 28942

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Piacenza. Il giudice ‘a quo’, invero, non ha indicato la norma oggetto della questione di legittimità, senza, peraltro, esporre alcune motivazione. Né vale il successivo deposito qualificato come “atto integrativo dell’ordinanza emessa il 2 giugno 2002”, poiché esso non può produrre effetti nel giudizio di costituzionalità in quanto risulta effettuato quando il processo ‘a quo’ era già stato sospeso e, quindi, il giudice rimettente aveva consumato il suo potere in ordine alla questione stessa. - Ordinanze citate nn.11/1991, 55 e 51/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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