Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/2004

Corte cost., ord. 29 novembre 2004, n. 369

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
369/2004
Data di deposito
29 novembre 2004
Data di decisione
17 novembre 2004
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:369

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 15 ottobre 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 28881

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di procedimento penale, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Milano, sezione ottava penale, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia il Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione del Senato della Repubblica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Milano ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il il 17 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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