Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/2004

Corte cost., ord. 25 novembre 2004, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
360/2004
Data di deposito
25 novembre 2004
Data di decisione
15 novembre 2004
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:360

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 28870

E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 9 luglio 2003, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, oggetto di controversia civile, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia la Corte d’Appello di Roma, I sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dalla ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione della Camera dei deputati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Roma - I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione alla ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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