Corte costituzionale
Ordinanza n. 356/2004
Corte cost., ord. 25 novembre 2004, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 356/2004
- Data di deposito
- 25 novembre 2004
- Data di decisione
- 15 novembre 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:356
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28866
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Napoli, prima sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultimo nella seduta del 6 febbraio 2003, con la quale si è ritenuto che i fatti oggetto del processo civile, concernono opinioni espresse dal Parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, sia il Senato della Repubblica, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione del Senato della Repubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Napoli, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente al Presidente della I sezione civile del Tribunale di Napoli, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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