Corte costituzionale
Ordinanza n. 313/2004
Corte cost., ord. 21 ottobre 2004, n. 313
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 313/2004
- Data di deposito
- 21 ottobre 2004
- Data di decisione
- 13 ottobre 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- MEZZANOTTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:313
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28803
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 28 maggio 2003, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente in diverse occasioni, opinioni per le quali è pendente procedimento civile di risarcimento danni e di simulazione e revocatoria di due atti di donazione. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Potenza, sezione civile, nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Potenza, sezione civile;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.
F.to:
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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