Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/2004

Corte cost., ord. 21 ottobre 2004, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
311/2004
Data di deposito
21 ottobre 2004
Data di decisione
13 ottobre 2004
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Annibale Marini
Presidente
MEZZANOTTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:311

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 28801

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultimo il 28 maggio 2003, con la quale è stata ritenuta l'insindacabilità di opinioni rese da un proprio componente, opinioni per le quali è pendente un procedimento penale per i reati di calunnia continuata. Sussistono infatti i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, dal momento che sia il Giudice per l’udienza preliminare ricorrente sia il Senato della Repubblica sono legittimati ad esser parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all'autorità ricorrente in conseguenza dell'esercizio del potere di dichiarare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza;

b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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