Corte costituzionale
Ordinanza n. 295/2004
Corte cost., ord. 28 luglio 2004, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 295/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:295
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 29 luglio 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28772
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di Appello di Milano nei confronti della Camera dei Deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest’ultima nella seduta del 29 luglio 1998, relativa alla insindacabilità delle opinioni rese da un proprio componente per le quali pende un procedimento civile al risarcimento del danno per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l’ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia la Corte di Appello di Milano, ricorrente, in quanto organo giurisdizionale esplicante le proprie funzioni in condizioni di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sia la Camera dei deputati, in quanto competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza della predetta deliberazione parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione II civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Milano, ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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