Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/2004

Corte cost., ord. 28 luglio 2004, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
294/2004
Data di deposito
28 luglio 2004
Data di decisione
13 luglio 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:294

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28770

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il rimettente, infatti, pone un problema di mancato esercizio della delega in relazione non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì di una norma anteriore, estranea al rapporto di delegazione legislativa. - V. sentenza citata n. 159/2004.

Massima n. 28771

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 5 della Costituzione, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il parametro invocato, infatti, non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta dell’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dal Giudice di pace di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 5 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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