Corte costituzionale
Ordinanza n. 294/2004
Corte cost., ord. 28 luglio 2004, n. 294
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 294/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:294
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 1, lettera d), legge n. 85 del 22 marzo 2001
- art. 5, Costituzione
Massime
Massima n. 28770
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il rimettente, infatti, pone un problema di mancato esercizio della delega in relazione non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì di una norma anteriore, estranea al rapporto di delegazione legislativa. - V. sentenza citata n. 159/2004.
Massima n. 28771
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 5 della Costituzione, dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale. Il parametro invocato, infatti, non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta dell’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dal Giudice di pace di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 5 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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