Corte costituzionale
Ordinanza n. 289/2004
Corte cost., ord. 28 luglio 2004, n. 289
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 289/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:289
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
Parametri
Massime
Massima n. 28764
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, poiché essa è stata sollevata relativamente ad una norma di legge non più in vigore al momento in cui è stata pagata l’imposta, vigendo, in materia tributaria, il principio secondo cui si applica la norma in vigore nel momento in cui l’imposta deve essere versata.
Massima n. 28765
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, là dove prevede, ai fini del reddito imponibile, l’applicazione, sul trattamento di fine rapporto, della franchigia di £ 500.000 all’anno a partire dal 1983, sempre uguale per ciascun anno preso a base di commisurazione, senza alcuna rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Nel caso di specie, invero, la scelta operata dal legislatore non viola alcun principio costituzionale, attesa la diversità di disciplina delle due imposte messe a confronto dal giudice rimettente (INVIM e IRPEF). La Corte ha avuto, tuttavia, modo di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere che si debba o non tener conto degli effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria in sede di applicazione delle diverse imposte dirette o indirette, con la conseguenza che tale scelta politica non può considerarsi costituzionalmente sindacabile da parte della Corte costituzionale, sempre che non comporti la violazione di qualche principio costituzionale ovvero non determini un travalicamento del normale ambito di discrezionalità che la Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario. - V. sentenze citate n. 126/1979, n. 338/1987 e n. 172/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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