Corte costituzionale
Ordinanza n. 278/2004
Corte cost., ord. 27 luglio 2004, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 278/2004
- Data di deposito
- 27 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:278
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 giugno 1998
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 giugno 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28712
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato originati dal contrasto tra le valutazioni della Camera dei deputati e l’autorità giudiziaria procedente in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, è sufficiente che l’atto di promovimento, che è atto del giudizio costituzionale e ne assume i contenuti e le forme e ne segue le regole procedurali, abbia i requisiti minimi di cui all’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e che deduca almeno la violazione della predetta norma costituzionale, “norma destinata a definire e limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della giurisdizione”. Sicché non ha pregio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti minimi formali dello stesso. - V. sentenze. citate nn. 10 e 11/2000, 509/2002; ordinanza n. 23/2003.
Massima n. 28713
E’ improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione di quest’ultima del 18 giugno 1998, con la quale è stata affermata la insindacabilità – ai sensi dell’art. 68, primo comma della Costituzione – delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, a carico del quale è in corso un procedimento penale per diffamazione aggravata. Nella specie, non si è, infatti, provveduto a depositare il ricorso nel termine, perentorio, di venti giorni dall’ultima notificazione, di cui all’art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V. sentenza citata n. 247/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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