Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/2004
Corte cost., ord. 27 luglio 2004, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/2004
- Data di deposito
- 27 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
Parametri
Massime
Massima n. 28710
E’ manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare. Il giudice ‘a quo’, infatti, non dà atto di una conferma postuma ai sensi degli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, ma assume solo che l’allegazione del certificato scaduto di validità era addebitabile a mero errore dei collaboratori del professionista, dal momento che questi era già in possesso di un nuovo certificato di destinazione urbanistica che sarebbe stato valido al momento del rogito, con la conseguenza che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma non avrebbe alcuna influenza nel giudizio ‘a quo’.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionalità dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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